La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione-quinquies per i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Come illustrato nella nostra precedente informativa sulla rottamazione-quinquies, l’ambito applicativo è più ristretto rispetto alle precedenti rottamazioni. Rientrano solo i carichi da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP, sostituto), contributi INPS dichiarati e non pagati esclusi quelli da accertamento, e sanzioni codice della strada irrogate da amministrazioni statali. La domanda va presentata entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Il pagamento della prima rata o dell’intera somma va effettuato entro il 31 luglio 2026.
Ambito applicativo e carichi rottamabili
Sono esclusi dalla rottamazione i carichi delle Casse previdenziali professionali (commercialisti, avvocati), ENASARCO ed enti locali per IMU. Non rientrano nemmeno i carichi da avviso di accertamento, liquidazione o recupero credito d’imposta. I ruoli da liquidazioni periodiche IVA (LIPE) dovrebbero rientrare perché derivano comunque da liquidazione automatica. Anche i ruoli da decadenza da dilazione dell’avviso bonario sembrano ammessi, compresa la tassazione separata.
Per verificare preventivamente i carichi rottamabili si può accedere all’area riservata Agenzia Entrate-Riscossione con SPID. Il servizio propone l’elenco dei carichi con possibilità di selezione. In alternativa si può richiedere il prospetto via email anche dall’area pubblica del sito.
Benefici e importi da pagare
La rottamazione comporta lo stralcio automatico di sanzioni amministrative e interessi compresi nei carichi. Non sono dovuti nemmeno interessi di mora e aggi di riscossione dove ancora spettanti. Vanno invece pagati per intero capitale (imposte, contributi), spese di esecuzione e spese di notifica cartella.
Per sanzioni codice della strada da amministrazioni statali non c’è stralcio totale. Si eliminano solo aggi, interessi e maggiorazioni art. 27 comma 6 L. 689/81. Possono accedere alla nuova rottamazione i decaduti da precedenti rottamazioni e dal saldo e stralcio. Devono però trattarsi sempre di carichi da liquidazione automatica o controllo formale dichiarazione oppure contributi INPS dichiarati non pagati. Chi aveva rottamato carichi da accertamento esecutivo non può beneficiare della nuova rottamazione.
Esclusione per decaduti da rottamazione-quater dopo 30 settembre 2025
Per la rottamazione-quater (L. 197/2022) e riammissione DL 202/2024 possono accedere alla nuova rottamazione solo i decaduti al 30 settembre 2025. Chi non ha pagato o ha pagato tardi la rata 30 novembre 2025 o successive non può fruire della rottamazione-quinquies. Per questi rimane in essere la rottamazione-quater con rate da pagare secondo scadenze originarie.
Modalità di pagamento e rateizzazione
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 31 luglio 2026. In alternativa si può rateizzare in massimo 54 rate bimestrali tra 31 luglio 2026 e 31 maggio 2035. Sugli importi dilazionati sono dovuti dall’1 agosto 2026 interessi al 3% annuo. Si può pagare con bollettini precompilati allegati alla comunicazione, domiciliazione bancaria, sportelli Agente Riscossione, home banking o ricevitorie. È esclusa ogni forma di compensazione.
La domanda va presentata entro 30 aprile 2026 solo tramite applicativo telematico Agente Riscossione. Non è ammesso l’invio via email o PEC salvo per debitori in procedura sovraindebitamento. Il contribuente può scegliere quali cartelle rottamare. Può anche rottamare solo alcuni ruoli della stessa cartella. È possibile integrare entro 30 aprile 2026 la domanda con ulteriori ruoli.
Effetti e cause di decadenza
Presentata la domanda non possono essere avviate azioni esecutive né disposti fermi e ipoteche. Rimangono quelli già in essere. Il debitore è considerato adempiente: non opera il blocco pagamenti PA, si ottiene il DURC, non opera il divieto compensazione F24. I pignoramenti non possono essere avviati o proseguiti salvo primo incanto positivo. Con pagamento entro 31 luglio 2026 i pignoramenti si estinguono. Le dilazioni in essere sono sospese e revocate automaticamente il 31 luglio 2026.
Si decade dalla rottamazione per omesso o insufficiente pagamento della totalità somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Non è prevista tolleranza per pagamenti tardivi. La decadenza è automatica senza provvedimento. Riemergono sanzioni, interessi e aggi stralciati. Non sarà più possibile dilazionare il debito residuo. Per i contenziosi in corso serve impegno a rinunciare al giudizio nella domanda. Pagata la prima rata il processo si estingue a spese compensate.
Lo Studio RCG è a disposizione per verificare i carichi rottamabili e assistere nella presentazione della domanda entro la scadenza del 30 aprile 2026.