La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 co. 860) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Il DL 31.10.2025 n. 159 ha ulteriormente modificato la disciplina, specificando i soggetti obbligati e introducendo la scadenza del 31 dicembre 2025 per le società già costituite.
Unioncamere, con documento del 10.11.2025, ha fornito chiarimenti ufficiali in relazione all’obbligo.
Amministratori e società interessate
L’obbligo si applica a:
- Amministratore unico
- Amministratore delegato
- Presidente del Consiglio di Amministrazione (in mancanza di amministratore delegato)
Unioncamere precisa che l’obbligo riguarda esclusivamente le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica. Sono esclusi gli amministratori di società di persone e i consiglieri privi di deleghe.
Nel caso di SRL con amministrazione affidata a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475 co. 3 c.c.), l’obbligo non si applica.
Liquidatori
Il riferimento specifico alle cariche di amministratore unico, delegato o presidente del CdA sembra escludere i liquidatori dall’obbligo, contrariamente a precedenti interpretazioni del Ministero delle Imprese.
La PEC deve essere diversa da quella della società
Il DL 159/2025 stabilisce espressamente che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
Tuttavia, un amministratore che ricopre incarichi in più società può utilizzare la medesima PEC per tutte le società. È inoltre possibile comunicare una PEC di cui si abbia già disponibilità (ad esempio, la PEC obbligatoria per liberi professionisti).
Scadenze
Il DL 159/2025 ha chiarito i termini per l’adempimento:
- Gli amministratori in carica al 31.10.2025 che non hanno ancora comunicato la PEC devono farlo entro il 31 dicembre 2025
- Dal 31.10.2025, la comunicazione della PEC va effettuata contestualmente alla nomina o al rinnovo dell’incarico
Sanzioni
Per le società di nuova costituzione e le nuove nomine, la mancata indicazione della PEC causa la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese fino alla regolarizzazione.
Per le società già esistenti, il mancato rispetto della scadenza del 31.12.2025 comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, da 206 a 2.064 euro, e probabilmente l’assegnazione d’ufficio di una PEC all’amministratore.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
La comunicazione e le successive variazioni della PEC dell’amministratore sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria se presentate come pratica autonoma (“Pratica semplice”).
Se la comunicazione viene presentata unitamente a una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, nomina o rinnovo), resta soggetta alla disciplina ordinaria concernente diritti di segreteria e imposta di bollo.
Lo Studio RCG rimane a disposizione per assistere nell’adempimento dell’obbligo entro la scadenza del 31 dicembre 2025.