Il DLgs. 18 dicembre 2025, n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 20 dicembre 2025, introduce numerose modifiche correttive e integrative ai decreti legislativi attuativi della riforma fiscale. Di seguito verranno illustate le principali novità in materia di IRPEF, redditi d’impresa, fiscalità internazionale e accertamento.
Familiari a carico: clausola di salvaguardia estesa
Viene estesa la clausola di salvaguardia per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali (deduzioni, detrazioni per oneri, welfare aziendale) a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione, non solo ai figli. Sono considerati familiari a carico, anche se non spetta più la detrazione, il coniuge non separato, i figli e gli altri soggetti dell’art. 433 c.c. (genitori, nonni, fratelli, suoceri) conviventi o che percepiscono assegni alimentari, con reddito non superiore a 4.000 euro (figli fino a 24 anni) o 2.840,51 euro (altri). La modifica ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.
Rinuncia all’accredito contributivo: esenzione estesa
Il regime fiscale agevolato per le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo pensionistico viene esteso anche alle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (prima era limitato alle forme sostitutive). Non concorrono a formare il reddito le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità. Applicabile ai redditi percepiti dal periodo d’imposta 2025.
Correzione degli errori contabili: disciplina rivista
Viene limitata fortemente la disciplina sulla rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili. La rilevanza fiscale è ora riconosciuta solo per gli errori non rilevanti (secondo i principi contabili) effettuati da soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale. Per gli errori rilevanti resta necessaria la dichiarazione integrativa. La correzione deve avvenire entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo o comunque prima dell’inizio di accessi e verifiche. La nuova disciplina si applica alle correzioni nei bilanci con inizio dall’1.1.2025.
Derivazione rafforzata per micro imprese
Il principio di derivazione rafforzata si applica alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (prima solo ordinaria). L’applicazione è confermata anche per enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria che non possono beneficiare delle semplificazioni per micro imprese. Applicabile dal periodo d’imposta 2025.
Riallineamento valori: anche tra soggetti con stessi principi
Il regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali in caso di operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione, conferimento) si applica ora anche alle operazioni tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, se si realizza una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Dal periodo d’imposta 2025.
Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica
Per il conferimento di partecipazioni qualificate in società holding con realizzo controllato, viene chiarito con norma di interpretazione autentica (efficace dal 31.12.2024) che il test di prevalenza si basa sul valore del patrimonio netto contabile e non sul valore contabile della partecipazione. La condizione di prevalenza sussiste quando il valore complessivo del patrimonio netto contabile delle partecipate che superano le soglie rappresenta più della metà del totale.
Scissioni mediante scorporo: neutralità per beneficiarie preesistenti
La neutralità fiscale per le scissioni mediante scorporo si applica anche alle beneficiarie preesistenti. In caso di scorporo di stabili organizzazioni di società UE/SEE, l’assegnazione delle partecipazioni alla scissa non comporta tassazione anche se non restano connesse a una stabile organizzazione italiana. Applicabile alle scissioni dal periodo d’imposta 2024.
Convenzioni con Russia e Bielorussia: sospensione reciproca
Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente una Convenzione contro le doppie imposizioni, l’Italia sospende le stesse disposizioni a titolo di contromisura. Per Russia e Bielorussia, i flussi in uscita dall’Italia sono assoggettati a ritenuta con aliquote piene (non convenzionali). La doppia imposizione si elimina con il credito d’imposta estero fino al 2028. Possibile presentare dichiarazioni integrative per recuperare imposte estere versate in eccesso, senza sanzioni e interessi.
Interpelli: coordinamento normativo
Viene riordinata la disciplina degli interpelli con aggiornamento dei riferimenti normativi. L’interpello probatorio è ora disciplinato dall’art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000. Viene introdotto l’obbligo di contributo per la presentazione di istanze di interpello “particolarmente complesse”, con misura parametrata al volume d’affari e alla tipologia di interpello. I dettagli saranno definiti con regolamento ministeriale.
Adempimento collaborativo: proroga certificazione
I contribuenti che hanno presentato domanda di adempimento collaborativo nel 2024 e 2025 sono ammessi anche senza la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, che deve essere prodotta entro il 30 settembre 2026. La mancata presentazione costituisce causa di esclusione.
Altre novità rilevanti
Il termine di 60 giorni per il contraddittorio preventivo è unico sia per le controdeduzioni che per la richiesta di accesso agli atti. L’autotutela obbligatoria viene estesa anche agli atti sanzionatori. Gli enti privati non possono più richiedere consulenza giuridica. In materia doganale, viene esclusa la confisca se sono pagati i diritti doganali, interessi, sanzioni e spese di gestione. Per le accise, inclusi tra gli obbligati anche chi acquista gas naturale in bombole da fornitori nazionali.
Per un’analisi dettagliata di tutte le modifiche, consultare la circolare completa dello Studio RCG. Lo Studio è a disposizione per approfondire gli aspetti specifici di ogni novità e valutare l’impatto sulla vostra situazione.