Informativa erogazioni pubbliche: scadenza 30 giugno 2026 per contributi 2025

informativa erogazioni pubbliche giugno 2026

Enti non commerciali e imprese che hanno ricevuto erogazioni pubbliche nel 2025 devono pubblicare le relative informazioni entro specifiche scadenze nel 2026. L’obbligo, previsto dall’art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017 e confermato dal Codice degli incentivi (DLgs. 184/2025), riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti superiori a 10.000 euro complessivi, privi di carattere generale e di natura corrispettiva. Le modalità variano in base alla tipologia di soggetto: pubblicazione sul sito Internet entro il 30 giugno 2026 o inserimento nella Nota integrativa del bilancio entro il termine di approvazione.

Chi è obbligato e modalità di adempimento

Gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali) pubblicano entro il 30 giugno sui propri siti Internet o nella Nota integrativa entro il termine di approvazione del bilancio. In assenza di sito, è ammessa la pubblicazione su Facebook o sul sito della rete associativa. Le imprese iscritte al Registro con obbligo di Nota integrativa pubblicano esclusivamente nel bilancio d’esercizio entro il termine di approvazione. I soggetti con bilancio abbreviato scelgono tra sito Internet entro 30 giugno o Nota integrativa. Imprenditori individuali, società di persone e micro imprese pubblicano solo sul sito Internet o su portali delle associazioni di categoria entro 30 giugno.

Cosa va pubblicato

L’informativa riguarda importi effettivamente erogati secondo criterio di cassa. Vanno indicate in forma tabellare: dati del soggetto erogante, importo ricevuto, periodo di incasso e causale dell’attribuzione. Sono esclusi vantaggi a regime generale (agevolazioni fiscali generalizzate), corrispettivi per prestazioni, retribuzioni, risarcimenti e cinque per mille IRPEF. Gli aiuti di Stato e de minimis nel Registro nazionale aiuti (RNA) sono esenti dall’obbligo. L’obbligo non si applica se l’importo totale è inferiore a 10.000 euro: secondo il Ministero del Lavoro il limite si riferisce al totale dei vantaggi ricevuti, secondo Assonime al totale ricevuto da un medesimo soggetto.

Provenienza erogazioni e sanzioni

L’obbligo riguarda erogazioni da Pubbliche Amministrazioni e soggetti equiparati: enti pubblici, Regioni, Comuni, università, Camere di Commercio, SSN, società in controllo pubblico (escluse quotate), associazioni/fondazioni private con bilancio >500.000 euro finanziate maggioritariamente dalla PA. Sono escluse risorse da altri Stati e istituzioni europee. Nel 2026 vanno rendicontate le erogazioni 2025. Chi inserisce l’informativa nella Nota integrativa adempie con l’approvazione del bilancio, chi pubblica su siti Internet entro il 30 giugno 2026. L’inosservanza comporta sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con minimo 2.000 euro. Dopo 90 giorni senza ottemperanza si applica la restituzione integrale del beneficio.

Lo Studio RCG è a disposizione per verificare gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche e assistere nella pubblicazione entro le scadenze previste.