La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 82-100) ha introdotto la rottamazione-quinquies, che consente di sanare i carichi consegnati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. A differenza delle precedenti rottamazioni, questa ha un ambito applicativo più ristretto: riguarda solo i carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP, sostituto d’imposta), contributi INPS dichiarati e non pagati (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e il pagamento (o la prima rata) è previsto entro il 31 luglio 2026.
Cosa rientra e cosa resta escluso
Sono rottamabili i ruoli che scaturiscono da omessi versamenti di imposte dichiarate, detrazioni o deduzioni indebite senza documentazione giustificativa, ritenute scomputate senza certificazione del sostituto d’imposta, crediti compensati oltre i limiti di legge. Rientrano anche i ruoli derivanti dall’incrocio con le liquidazioni periodiche IVA e quelli conseguenti alla decadenza dalla dilazione dell’avviso bonario. Non sono invece inclusi i carichi formati da Casse di previdenza professionale (commercialisti, avvocati), ENASARCO, enti locali (IMU) e quelli derivanti da avvisi di accertamento, liquidazione o recupero crediti d’imposta. Il contribuente può scegliere selettivamente quali carichi definire, anche all’interno della stessa cartella.
Benefici e importi dovuti
La rottamazione comporta lo stralcio automatico di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi (inclusi quelli da ritardata iscrizione a ruolo), interessi di mora e aggi di riscossione ancora dovuti. Vanno invece pagati per intero il capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione e notifica della cartella. Per le sanzioni del codice della strada statali, lo stralcio riguarda solo aggi, interessi e maggiorazioni. Chi è decaduto da precedenti rottamazioni (dal 2016 al 2019 e saldo e stralcio) può accedere alla nuova definizione, purché si tratti di carichi ammissibili. Chi è decaduto dalla rottamazione-quater dopo il 30 settembre 2025 non può invece beneficiarne.
Modalità di pagamento e dilazione
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure essere rateizzato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, da luglio 2026 a maggio 2035. Sugli importi dilazionati si applicano interessi al tasso del 3% annuo dall’1 agosto 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica entro il 30 giugno 2026 la liquidazione degli importi con il piano di pagamento. È possibile pagare tramite bollettini precompilati, domiciliazione bancaria, sportelli dell’Agenzia, home banking o altri canali come ricevitorie e CBILL. La compensazione è esclusa.
Effetti della domanda e decadenza
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia non può avviare nuove azioni esecutive né disporre fermi e ipoteche (restano quelli già esistenti). Il debitore viene considerato adempiente: non opera il blocco dei pagamenti PA, è possibile ottenere il DURC e compensare nel modello F24. Eventuali pignoramenti non possono essere avviati o proseguiti (salvo primo incanto positivo) e si estinguono al pagamento della prima rata. Le dilazioni pregresse sono sospese fino al 31 luglio 2026 e poi automaticamente revocate. Si decade dalla rottamazione in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata, senza tolleranza per ritardi. La decadenza è automatica e fa riemergere l’intero debito originario comprensivo di sanzioni, interessi e aggi.
Contenziosi e verifiche preliminari
La presenza di contenziosi non impedisce la rottamazione, ma nella domanda occorre impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso. Trasmessa la domanda con ricevuta alla Corte tributaria, il processo viene sospeso. Se entro il 31 luglio 2026 si paga la prima rata o l’intero importo, il processo si estingue a spese compensate; altrimenti riprende regolarmente. Per verificare preventivamente i carichi rottamabili, è possibile accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID o richiedere il prospetto tramite l’area pubblica. La domanda va presentata esclusivamente tramite l’applicativo telematico, anche senza identità digitale, oppure dall’area riservata EquiPro per gli intermediari abilitati.
Lo Studio RCG è a disposizione per verificare i carichi rottamabili e assistere nella presentazione della domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.