Decreto MEF 27 giugno 2025: coordinamento OIC 34 e normativa tributaria

Illustrazione astratta di commercialista alle prese con documenti contabili, calcolatrice su scrivania

Con il Decreto del MEF del 27 giugno 2025, pubblicato in attuazione dell’art. 4, comma 7-quinquies, del D.Lgs. 38/2005, sono state definite le disposizioni di coordinamento tra le previsioni del principio contabile OIC 34 in materia di ricavi e le regole di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.
Il decreto si applica ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 e interessa i soggetti diversi dalle micro-imprese che non redigono il bilancio in forma ordinaria e, ai sensi dell’art. 83, c. 1, TUIR, adottano il principio di derivazione rafforzata.

Fattispecie disciplinate

  • Costi per l’ottenimento del contratto (art. 2)
  • Penalità contrattuali (art. 3)
  • Vendite con diritto di reso (art. 4)

Ambiti non regolati espressamente

Per quanto non specificamente previsto dal decreto, la rilevanza fiscale segue i criteri contabili dell’OIC 34, in particolare:

  • identificazione delle unità elementari di contabilizzazione
  • raggruppamento contrattuale
  • determinazione del prezzo complessivo (anche mediante attualizzazione dei flussi oltre 12 mesi)
  • criteri di rilevazione dei ricavi per soggetti che operano per conto terzi
  • criteri di imputazione temporale dei ricavi

Vendita di beni

Il ricavo si imputa al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, purché l’ammontare sia determinabile in modo attendibile.

Prestazione di servizi

I ricavi sono rilevati a stato di avanzamento quando il diritto al corrispettivo e l’ammontare sono misurabili con attendibilità; in mancanza, si rilevano a completamento della prestazione.

In forza del principio di derivazione rafforzata, tali criteri di qualificazione e imputazione temporale assumono diretta rilevanza fiscale.

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