Con il Decreto del MEF del 27 giugno 2025, pubblicato in attuazione dell’art. 4, comma 7-quinquies, del D.Lgs. 38/2005, sono state definite le disposizioni di coordinamento tra le previsioni del principio contabile OIC 34 in materia di ricavi e le regole di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.
Il decreto si applica ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 e interessa i soggetti diversi dalle micro-imprese che non redigono il bilancio in forma ordinaria e, ai sensi dell’art. 83, c. 1, TUIR, adottano il principio di derivazione rafforzata.
Fattispecie disciplinate
- Costi per l’ottenimento del contratto (art. 2)
- Penalità contrattuali (art. 3)
- Vendite con diritto di reso (art. 4)
Ambiti non regolati espressamente
Per quanto non specificamente previsto dal decreto, la rilevanza fiscale segue i criteri contabili dell’OIC 34, in particolare:
- identificazione delle unità elementari di contabilizzazione
- raggruppamento contrattuale
- determinazione del prezzo complessivo (anche mediante attualizzazione dei flussi oltre 12 mesi)
- criteri di rilevazione dei ricavi per soggetti che operano per conto terzi
- criteri di imputazione temporale dei ricavi
Vendita di beni
Il ricavo si imputa al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, purché l’ammontare sia determinabile in modo attendibile.
Prestazione di servizi
I ricavi sono rilevati a stato di avanzamento quando il diritto al corrispettivo e l’ammontare sono misurabili con attendibilità; in mancanza, si rilevano a completamento della prestazione.
In forza del principio di derivazione rafforzata, tali criteri di qualificazione e imputazione temporale assumono diretta rilevanza fiscale.
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